Accesso Civico

Accesso civico semplice

L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del decreto 33/2013, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzo è stato introdotto dal Decreto 97/2016. Consiste nel diritto dei cittadini di ottenere documenti, informazioni o dati che riguardano l’attività della pubblica amministrazione nel suo complesso. Tale diritto di accesso va oltre gli obblighi di pubblicazione introdotti dal decreto 33/2013, salvi i casi di documenti e informazioni protetti da segreto di istruttoria previsti dalla legge.

Accesso ai documenti amministrativi
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990, può essere esercitato dai soggetti, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse concreto, diretto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto di accedere.

 

ultimo aggiornamento 30/11/2023